Il colloquio dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione a.s. 2021/22 è disciplinato dal DM n. 741/2017. Cosa accerta e in cosa consiste.

Esame 2021/22

L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è disciplinato, per l’a.s. 2021/22, dall’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione n. 64/2022, emanata ai sensi di quanto disposto dall’articolo 1, comma 956, della legge n. 234/2021.

Prove d’esame

L’esame, secondo quanto previsto dalla suddetta OM, consiste in due prove scritte e una orale:

  1. prova scritta relativa alle competenze di italiano;
  2. prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche;
  3. colloquio.

Colloquio

Il colloquio, come leggiamo nell’articolo 2, comma 4 – lettera c), dell’OM, è disciplinato dall’articolo 10 del DM n. 741/2017.

Alla luce della normativa sopra citata, il colloquio:

  1. è condotto collegialmente dalla sottocommissione;
  2. è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali;
  3. deve articolarsi in modo da accertare altresì le capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio;
  4. è volto a valutare anche il livello di padronanza delle competenze relative alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria, nonché delle competenze relative all’insegnamento dell’educazione civica.

Evidenziamo che:

  • riguardo al punto 4 sopra riportato,  nell’OM si fa esplicito riferimento alla valutazione del livello di padronanza delle lingue straniere, in quanto la relativa prova scritta (prevista dalla normativa ordinaria – D.lgs. 62/2017 e DM 741/2017), per il corrente anno scolastico, non si svolgerà; pertanto, nel corso dello colloquio dovrà essere dedicato un apposito “spazio” alle predette lingue;
  • come già lo scorso anno scolastico, saranno accertate dalla sottocommissione le competenze degli alunni riguardanti l’insegnamento dell’educazione civica;
  • il colloquio, alla luce di quanto riportato nel succitato punto 3, non potrà essere una semplice interrogazione nelle singole discipline, ma dovrà piuttosto essere interdisciplinare.

Ricordiamo che per i percorsi a indirizzo musicale, nell’ambito del colloquio, è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

Colloquio a distanza

L’ordinanza ministeriale, all’articolo 8 – comma 2, infine, prevede la possibilità che i candidati svolgano il colloquio a distanza:

[…] i candidati impossibilitati a lasciare il proprio domicilio, presentano istanza corredata di idonea documentazione al presidente della commissione per poter svolgere il colloquio al di fuori della sede scolastica. Il presidente della commissione dispone la modalità di svolgimento del colloquio in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona. In ogni caso le prove scritte devono essere svolte dai candidati in presenza.

Il candidato impossibilitato a lasciare il proprio domicilio, dunque, può svolgere l’esame in video conferenza o in altra modalità telematica sincrona, a condizione che:

  • presenti apposita istanza (la presentano i genitori);
  • l’istanza sia accompagnata da idonea documentazione che attesti la causa/e di impossibilità a lasciare il proprio domicilio.

Tale disposizione era stata già prevista lo scorso anno scolastico, tuttavia dal tenore letterale della medesima è evidente che i motivi che rendono impossibile lasciare il proprio domicilio non devono essere necessariamente legati all’emergenza epidemiologica (come ad esempio nel caso di alunno in quarantena), che non viene esplicitamente citata.